Statuto dell'ANIE

Sommario

  

Art.  2 Finalità

Art.  3 Celebrazioni

Art.  4 Cariche sociali

Art   5 Qualità dei Soci

Art.  6 Titoli

Art.  7 Iter

Art.  8 Doveri e diritti

Art.  9 Decadenza

Art. 10 Presidente Nazionale

Art. 11 Vice Pres. Nazionali 

 

Art. 13 Tesoriere

Art. 14 Redattore

Art. 15 Assemblea

Art. 16 Giunta Esecutiva

Art. 17 Collegio  dei Sindaci  

             Revisori

Art. 18 Collegio dei Probiviri

Art. 19 Gruppo dei Saggi

Art. 20 Provvedimenti 

            disciplinari

Art. 21 Deferimento

Art. 22 Istruttoria

Art. 24 Reclami

Art. 25 Patrimonio e Amm.

Art. 26 Candidati

Art. 27 Votazioni

Art. 28 Dimissioni

Art. 29 Dibattito

Art. 30 Insegne

Art. 31 Tessere

Art. 32 Struttura iniziale

Art. 33 Memo e certificazione

 

TITOLO I 

 GENERALITA' 

  

   

Art. 1 Costituzione e Norme 

 

a) Con il presente Statuto è costituita l'Associazione Nazionale Incursori Esercito (ANIE), Associazione di 

    Specialità d'Arma - che riunisce anche gli Arditi ed i Sabotatori, denominazioni che nel tempo hanno preceduto 

    quella di Incursore - la cui Presidenza nazionale  è ubicata in località definita dall'Assemblea: 

1) le proposte di modifica allo Statuto devono essere sottoscritte da almeno venticinque Soci con diritto di voto ed 

    aver ottenuto il parere di ammissibilità dal Gruppo dei Saggi (GDS); 

2) l'approvazione dello Statuto e di ogni eventuale successivo emendamento, votata dall'Assemblea, deve essere 

    ratificata dalla competente autorità del Ministero per la Difesa. 

 

b) lo Statuto è integrato da un Regolamento approvato dall'Assemblea, che ne può anche sancire modifiche su 

     proposta sottoscritta da almeno dieci Soci con diritto di voto ed avvallata dalla Giunta Esecutiva. 

  

Art. 2 Finalità 

  

L'ANIE  è apartitica, non persegue fini di lucro, ha carattere eminentemente patriottico e morale ed ha 

per scopi: 

  

a) il culto, la stimolazione e l'incentivazione dell'amore e della fedeltà alla Patria; 

b) la perpetuazione della memoria degli Arditi e degli altri a questi connessi, dei Sabotatori e degli Incursori  

    dell'Esercito  caduti nell'adempimento del dovere, in guerra e in pace; 

c) la celebrazione delle glorie individuali e dei reparti dai quali trae origine; 

d) la costituzione e la tenuta a giorno dell'archivio del personale che vi ha servito; 

e) la ricostruzione e scrittura della storia dettagliata delle unità, fino alla sezione, corso, scaglione, sulla base di 

    documenti ufficiali e di testimonianze; 

f) il mantenimento e consolidamento dei vincoli di fratellanza e di solidarietà, che uniscono tutti gli Incursori; 

g) l'instaurazione e mantenimento dei collegamenti di qualsiasi tipo con le  Istituzioni, le Forze Armate Italiane e con 

    tutti gli Enti,  nazionali ed internazionali, interessati alle attività associative; 

h) l'assistenza ai Soci, in ogni possibile forma; 

i) l'istituzione e conservazione del Museo dell'Incursore. 

  

  

Art. 3 Celebrazioni 

  

L'ANIE: 

  

a) celebra la ricorrenza della Battaglia di Col Moschin, della Battaglia di Monte Casale (Ponti sul Mincio) e  

    dell'attentato di Cima Vallona; 

b) partecipa alla celebrazione della ricorrenza del 23 ottobre, Festa della Specialità Paracadutisti; 

c) organizza e conduce Raduni Nazionali e Regionali. 

  

Art. 4 Cariche sociali 

  

a)   Denominazione: 

1)   Presidente Nazionale; 

2)   Presidente dei Sindaci Revisori; 

3)   Presidente del Collegio dei Probiviri; 

  

b) tutti i Soci Ordinari hanno titolo per essere candidati alle cariche e per ricoprire incarichi; 

  

c) le modalità per le candidature e per le elezioni sono stabilite al successivo Titolo VI; 

  

d) gli eletti hanno autorità di attribuire e revocare incarichi, senza vincoli di qualità e di numero, per l'organo 

    associativo presieduto. Di massima: 

    1) il Presidente Nazionale nomina: 

         - uno o due Vice Presidenti; 

         - un Segretario Generale; 

 - un Tesoriere; 

         - uno o più Redattori,  con i quali costituisce la Giunta Esecutiva; 

    2) il Presidente dei Sindaci Revisori nomina quattro Sindaci Revisori, due effettivi e due sostituti; 

    3) il Presidente del Collegio dei Probiviri nomina quattro Probiviri, due effettivi e due sostituti; 

  

e) tutte le nomine e le revoche sono formalmente eseguite dal Presidente Nazionale; 

  

f)    le cariche e gli incarichi: 

      1)   non sono cumulabili ed hanno durata di quattro anni (durata variabile per gli incarichi); 

      2)   non prevedono retribuzione, ma è ammesso il rimborso spese a piè di lista. 

 

 

TITOLO  II

SOCI  

 

Art. 5 Qualità dei Soci 

  

   Le categorie dei Soci sono: 

  a) ad honorem; 

  b) benemeriti; 

  c) ordinari; 

  e) simpatizzanti.   

  

Art. 6 Titoli 

  

a) Sono Soci “ad honorem” le personalità o Enti che abbiano dimostrato con atti e parole un particolare legame con  

    gli  ideali dell’Associazione;

  

b)  sono Soci benemeriti coloro cui sia riconosciuto di aver contribuito allo sviluppo dell’Associazione i n modo 

     particolarmente efficace;

  

c) sono Soci Ordinari gli Arditi, i Sabotatori, gli Incursori che abbiano servito in reparti Incursori,  tutto il 

    personale militare che pur non essendo incursore sia stato effettivo al Battaglione Sabotatori Paracadutisti

    o  al 9° Reggimento d'Assalto Paracadutisti "Col Moschin" per  un periodo continuativo non inferiore a cinque  

    anni e non ne siano  stati allontanati per motivi disciplinari, di rendimento   insufficiente o per indegnità; 

  

d) sono soci simpatizzanti coloro che condividono gli scopi associativi e partecipano al perseguimento della loro 

    realizzazione. 

Art. 7 Iter 

  

a) I Soci Ad Honorem e Benemeriti sono nominati dall’Assemblea, su segnalazione di almeno dieci Soci o di 

    Organi dell'Associazione, fatta pervenire alla Giunta Esecutiva; 

  

b) si diviene socio Ordinario, o Simpatizzante facendone esplicita domanda scritta, munita dei documenti richiesti, 

    alla Presidenza Nazionale. Ciascun aspirante Socio Simpatizzante deve inoltre essere presentato da un socio     

    Ordinario, che ne è il garante; 

  

c) gli Incursori in servizio acquisiscono la qualifica di socio Ordinario con la semplice richiesta e corresponsione 

    della quota associativa; 

  

d) non possono appartenere all'Associazione coloro che abbiano subito condanne penali per reati contro i Codici 

    Militare di Pace e di Guerra o per reati comuni di natura infamante; 

  

e) competente a decidere sull'accettazione delle domande, senza obbligo di motivazione,  è la Giunta Esecutiva; 

  

f) contro la decisione avversa è ammesso reclamo gerarchico, in prima istanza al Collegio dei Probiviri, che 

    delibera senza obbligo di motivazione, ed in seconda e ultima istanza all'Assemblea, che delibera con obbligo di   

    motivazione. 

  

Art. 8 Doveri e diritti 

  

a) Nei rapporti interpersonali in ambito associativo è incoraggiato l'uso della prima persona singolare, il tu, per 

    sottolineare l'elevatissimo Spirito di Corpo e Cameratismo; 

  

b) tra i doveri: 

1) mantenere in ogni circostanza comportamento esemplare, espressione dei valori racchiusi nello spirito 

    dell'arditismo; 

2) partecipare al meglio di se stessi al perseguimento della realizzazione degli scopi statutari; 

3) rispettare e far rispettare la normativa associativa, operando nell'accettazione e nel rispetto delle prerogative dei 

    ruoli nell'ambito associativo; 

4) corrispondere la quota sociale entro il primo mese dell'anno, termine dopo il quale la qualità di Socio è sospesa; 

  

      c)   tra i diritti: 

1) partecipare alle riunioni degli organi cui appartengono, esprimendo, ove  richiesto, il proprio voto; 

2) ricevere l'eventuale periodico di stampa associativo; 

3) frequentare le infrastrutture  dell'Associazione con le modalità stabilite; 

4) fruire dei benefici connessi alla loro qualità di Soci; 
 

 

            5)   partecipare a tutte le attività sociali con le modalità stabilite. 

  

Art. 9 Decadenza 

  

   La qualità di socio decade per: 

a) decesso; 

b) dimissioni; 

c) morosità da oltre un anno; 

d) espulsione. 

  

  

TITOLO III 

DESCRIZIONE DELLE CARICHE 

  

Art. 10 Il Presidente Nazionale 

  

a) E' il rappresentante ufficiale dell'Associazione, della quale è anche amministratore; 

  

b) nomina i componenti della Giunta Esecutiva, con potere di revoca e attribuisce con atto ufficiale scritto tutte le cariche nazionali e gli incarichi nazionali conferiti  dagli organi competenti o per propria decisione; 

  

c) instaura e/o mantiene rapporti, personalmente, o per il tramite di membri della Giunta Esecutiva, o di Soci  che designa con delega scritta, con le Autorità Militari e civili centrali e locali; 

  

d) stimola con ogni mezzo a disposizione il perseguimento degli scopi statutari ed esercita alta vigilanza sul rispetto della normativa in vigore, da parte di tutti gli organi associativi; 

  

e) convoca e presiede la Giunta Esecutiva; 

  

f) convoca l'Assemblea; 

  

g) ha la responsabilità e la firma di ogni atto dell'Associazione, che può delegare e ritirare a sua discrezione, per incrementare l'efficienza e la prontezza funzionale della Presidenza Nazionale 

  

h) sentita la Giunta Esecutiva, deferisce al Collegio dei Probiviri le presunte infrazioni, segnalategli o rilevate personalmente, alle norme in vigore e, se del caso, adotta i provvedimenti sospensivi previsti; 

  

i) sta in giudizio con il più ampio mandato in nome e per conto dell'ANIE; 

  

l) di massima, esplicita le sue decisioni con atti scritti, la cui raccolta è curata dal Segretario Generale, che la custodisce; 

  

 o)   risponde del suo operato all'Assemblea Nazionale. 

  

  

Art. 11 I Vice Presidenti Nazionali 

 

       a) Coadiuvano il Presidente Nazionale nell'espletamento dei suoi compiti; 

 

      b) sviluppano progetti particolari, affidati loro dal Presidente Nazionale; 

  

c) svolgono le mansioni connesse con i compiti, loro affidati dal Presidente Nazionale, di massima identificabili nella supervisione e coordinamento delle attività associative per l'uno e di quelle disciplinari, amministrative e contabili per l'altro; 

  

d) entrambi operano su direttive del Presidente Nazionale, ovvero d'iniziativa con dovere di relazione; 

 

e) il più anziano sostituisce il Presidente Nazionale a tutti gli effetti, in caso di assenza o impedimento, e, qualora esso si dimetta, ne assume la carica, nominando prontamente un altro Vice Presidente, fino alla prima riunione dell'Assemblea Nazionale. Ciò vale anche per l'altro Vice Presidente, nel caso che si verifichino anche per il primo le stesse condizioni sopra descritte, prima che sia stato nominato un suo sostituto. 

  

Art. 12 Il Segretario Generale 

  

a) E' il coordinatore responsabile della Presidenza Nazionale, cui fanno capo organi e cariche nazionali; 

  

b)  coadiuva il Presidente ed i Vice Presidenti, ne attua le direttive e li surroga in caso di assenza o impedimento; 

  

c) ha le seguenti responsabilità dirette: 

1) organizzazione generale e cura dell'Associazione; 

2) organizzazione delle riunioni della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea, delle quali verbalizza i lavori; 

3) organizzazione e tenuta dell'archivio sociale; certificazione per ogni necessità; 

4) collegamenti operativi con l' Autorità governativa di controllo e con l'Amag. dell'unità Incursori; 

5) esecuzione delle formalità conseguenti alle delibere di modifica dello Statuto e del Regolamento; 

  

d) dispone di un numero vario di collaboratori, con l'approvazione del Presidente Nazionale. 

  

Art. 13 Il Tesoriere 

  

a) E' l' amministratore dell'Associazione; 

  

b) valendosi del personale della Segreteria, assicura la corretta tenuta delle scritture contabili ed esercita alta vigilanza e controllo sulle attività amministrative di tutti gli organi della Associazione; 

  

c) mantiene aggiornato il Presidente Nazionale  sull'andamento finanziario della Presidenza Nazionale, anche riferito al bilancio di previsione; 

  

d) redige il bilancio consuntivo e la prima stesura di quello di previsione, che porta in Giunta Esecutiva per l'esame e l'approvazione, prima di sottoporlo all'Assemblea. 

  

Art. 14 Il Redattore 

  

a) L'Associazione realizza un periodico da inviare ai Soci, che contenga: 

1) articoli rievocativi di fatti gloriosi od anche puramente singolari o con carattere anedottico, che contribuiscano a rinverdire ricordi personali ed a raccontare a chi non c'era; 

2) "cronaca di famiglia" di eventi lieti e meno lieti e di nuovi Soci; 

3) notizie su contenziosi amministrativi; 

4) ogni altro scritto, soprattutto di Soci, che contribuisca a migliorare la conoscenza reciproca ed a rinsaldare i vincoli esistenti; 

  

b) responsabile di questo giornale, che prenderà il nome di "L'Incursore" , per delega e nomina del Presidente Nazionale, che ne conserva la direzione, è un Redattore, coadiuvato o meno da altri redattori; 

  

c) i fondi destinati allo scopo sono precisati nel bilancio di previsione. 

  

  

  

  

TITOLO IV 

GLI ORGANI NAZIONALI 

  

Art. 15 l'Assemblea 

  

a) E' il più importante Organo della Associazione, cui è conferita la più ampia facoltà decisionale, nell'ambito del dettato statutario; 

  

b) è costituita da tutti i Soci dell'Associazione, ovvero da loro delegati secondo le eventuali norme stabilite dal Regolamento; 

  

c) il diritto al voto è riservato ai soli Soci Ordinari, ovvero a loro delegati, che usufruiscono di un numero di voti pari al numero dei deleganti, secondo la certificazione del Segretario Generale dell'Associazione; 

  

d) ha, in particolare, facoltà di deliberare, a maggioranza semplice ove non diversamente specificato: 

1) in sessione ordinaria: 

*    modifiche allo Statuto con i 3/4 dei voti favorevoli dei presenti; 

*    approvazione del Regolamento e di sue modifiche; 

*    l'elezione alle cariche nazionali; 

*    la nomina di Soci Onorari e di Soci Benemeriti; 

*    la nomina di un Presidente Nazionale Onorario, su proposta sottoscritta dal almeno venticinque Soci aventi diritto al voto; 

*    l'impiego dei fondi sociali; 

*    l'importo delle quote sociali; 

*    raduni nazionali e regionali; 

*    la sede della successiva riunione; 

2) in sessione straordinaria: 

*    lo scioglimento dell'Associazione, disponendo del suo patrimonio, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto di voto e su proposta della Giunta Esecutiva o del GDS; 

*    la deposizione di Soci da cariche nazionali elettive, su richiesta del GDS ovvero di 1/4 dei Soci aventi diritto al voto; 

*    in materia di straordinaria amministrazione; 

*    sui ricorsi, in seconda e ultima istanza, avversi a sanzioni disciplinari comminate a carico del Presidente Nazionale e del Presidente e dei Membri del Collegio dei Probiviri; 

  

e) si riunisce: 

1) in sessione ordinaria, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'esercizio finanziario, su convocazione scritta del Presidente Nazionale - che può anche essere semplicemente pubblicata sull'organo di stampa associativo - inoltrata con almeno trenta giorni di anticipo sulla data di riunione, che contenga anche l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, ciascuno con note esplicative; la richiesta d'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno, sottoscritta da almeno cinque Soci, è presa in considerazione se fatta pervenire entro la fine dell'anno solare; 

2) in sessione straordinaria, con le stesse modalità, per seguito di delibera del GDS, ovvero per seguito della richiesta di almeno cinquanta Soci aventi diritto al voto; 

3) nei casi di comprovata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti fino a dieci giorni; 

  

f) in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza, ovvero la rappresentanza, della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è valida con qualsiasi presenza rappresentata; 

  

g) all'inizio di ogni riunione, dopo l'introduzione formale ed il saluto del Presidente Nazionale e di eventuali ospiti, l'Assemblea nomina il Presidente dell'Assemblea stessa, che a sua volta nomina un Vice Presidente, un Segretario ed eventuali Questori; nomina anche gli Scrutatori, se si tratta di riunione elettiva; 

  

h) le riunioni costituiscono fondamentale momento di verifica dello stato della Associazione e dell'opera svolta nell'anno trascorso. Oltre a stimolare ulteriori progressi, individua ostacoli e difficoltà che si frappongono alla realizzazione più completa degli scopi statutari, li valuta e li dibatte per identificare valide soluzioni da tradurre in delibere di politica associativa, indicando anche la fonte delle risorse necessarie per attuarle. A questo fine il Presidente Nazionale presenta con una relazione le sue valutazioni, oltre al resoconto delle attività svolte nell'anno, dalle quali trae spunti propositivi, che hanno valore di base di discussione; 

  

  i)       anche i Presidenti dei Collegi espongono una propria relazione, secondo uno schema stabilito nel Regolamento; 

  

        l)        il Tesoriere presenta i bilanci consuntivo e preventivo, che, dopo l'eventuale dibattito, sono sottoposti                     singolarmente a voto di approvazione: 

1) qualora il bilancio consuntivo non sia approvato ? per gravi motivi, quali l'eccessivo e dissennato sfondamento del bilancio di previsione, o per l'impiego di cospicui fondi in netto contrasto con lo stesso bilancio, nonostante i ripetuti rapporti del Tesoriere ed i reiterati rilievi del Collegio dei Sindaci Revisori ? si interrompe contestualmente l'esercizio in corso e si procede subito all'elezione delle cariche nazionali, che resteranno in ufficio fino allo scadere naturale dell'esercizio; 
 

             2) qualora il bilancio di previsione non sia  approvato, si procede immediatamente ad apportare modifiche e                      varianti, ovvero alla sua intera riformulazione, fino a quando ottenga l'approvazione; 

  

     m) il Segretario redige il verbale sommario, contenente, oltre ai dati statistici, l'Ordine del Giorno, i partecipanti alla discussione e le delibere adottate, allegandovi, se del caso, il verbale degli scrutatori con i nominativi degli eletti; i verbali sono custoditi a cura del Segretario in apposita raccolta, e sono disponibili, in visione o in copia, per qualunque Socio ne faccia richiesta. 

  

Art. 16 La Giunta Esecutiva 

  

a) E' l'Organo esecutivo dell'Associazione, che persegue con tutti i mezzi a disposizione la realizzazione degli scopi statutari ed attua le delibere dell'Assemblea; 

 

b) è convocata almeno mensilmente, e comunque ogni volta che sia ritenuto opportuno dal         Presidente Nazionale, che la presiede, e se ne tiene memoria con verbale redatto dal          Segretario Generale che ne cura anche la raccolta e la custodia; 

  

c) sono di competenza specifica della Giunta: 

1) la vigilanza e controllo sulla vita dell'Associazione e della sua conformità alle norme vigenti; 

2) l'attribuzione di incarichi particolari a Soci fiduciari, definendone latitudine e limiti; 

3) l'adozione di provvedimenti d'urgenza, di competenza dell'Assemblea, cui dovrà sottoporli per la ratifica nella prima riunione utile; 

4) definizione dell'organico dei collaboratori fissi o saltuari dell'Ufficio della Presidenza Nazionale; 

5) la formazione dei bilanci consuntivo e di previsione; 

6) la definizione dell'Ordine del Giorno per le riunioni dell'Assemblea, tenendo presente che la non inclusione di argomenti proposti dai Soci deve essere avvallata dal GDS. 

  

Art. 17 Il Collegio dei Sindaci Revisori 

  

a) E' l'organo di vigilanza e controllo amministrativi dell'Associazione, con giurisdizione sulla sua intera organizzazione; 

  

b) in caso di dimissioni il Presidente del Collegio è surrogato con ordine di anzianità da uno dei membri del Collegio stesso,  che nomina il proprio sostituto, fino alla successiva riunione della Assemblea; 

  

c) in particolare la sua opera si esplica attraverso: 

1) controllo formale e di merito dei documenti amministrativi della Tesoreria; 

2) accertamento, con periodicità almeno quadrimestrale, della situazione patrimoniale e di cassa della Presidenza Nazionale, e della coerenza dell'andamento amministrativo con il bilancio di previsione approvato dall'Assemblea, del quale fa esplicito rapporto scritto al Presidente Nazionale, con le eventuali opportune raccomandazioni; 

3) revisione dei bilanci annuali, consuntivo e di previsione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 

4) di ogni attività svolta redige il relativo verbale, che sottopone a firma per presa visione al Presidente Nazionale, unendolo poi alla Raccolta dei Verbali custodita dal Presidente del Collegio. 

  

  

Art. 18 Il Collegio dei Probiviri 

  

a) E' Organo di controllo  e di giudizio di primo grado, per le infrazioni per le quali siano stati deferiti gli appartenenti all'Associazione, con esclusione del Presidente Nazionale e dei membri del Collegio stesso; 

  

b) opera quale Giurì d'onore, nelle controversie tra Soci insorte per motivi personali; 
 

 

  

c) in caso di dimissioni il Presidente del Collegio è surrogato con ordine di anzianità da uno dei membri del Collegio stesso, che nomina il proprio sostituto, fino alla successiva riunione della Assemblea; 

  

d) prende visione delle decisioni scritte del Presidente Nazionale, per verificarne la liceità, cui rivolge per iscritto eventuali rilievi, invitandolo ad ovviarli. Qualora la richiesta rimanga inascoltata, riferisce per iscritto al GDS; 

  

e) in materia disciplinare, per ogni caso esaminato, svolge appropriata istruttoria, assegnandola ad uno dei componenti del Collegio ? con esclusione del Presidente ? ovvero a singoli Soci fiduciari; 

  

f) tutti gli atti del Collegio e di chi conduce le istruttorie devono essere trascritti in appositi verbali, sottoscritti dagli astanti. Gli atti del Collegio sono riuniti in apposito raccoglitore, quelli relativi ad ogni istruttoria in singoli fascicoli a se stanti. I documenti sono custoditi dal Presidente del Collegio, che è tenuto a farne prendere visione a qualunque membro della Associazione che ne faccia esplicita richiesta, con il solo impegno di firmare e datare la scheda di presa visione unita ad ogni fascicolo; 

  

g) il Collegio ha anche il compito di: 

1) fornire consulenza agli Organi dell'Associazione che la richiedano; 

2) presentare una propria relazione all'Assemblea Nazionale, secondo la traccia definita nel Regolamento; 

3) tenere una raccolta dei lodi arbitrali; 

4) monitorare i dibattiti dell'Assemblea ai fini dell'osservanza delle norme; 

  

h) il Collegio opera esclusivamente sulla base dei deferimenti che gli pervengono da membri della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Sindaci Revisori  e del GDS; 

  

i) le eventuali segnalazioni anonime non comportano azione alcuna, ma sono: 

1) numerate progressivamente, anno per anno, annotando la data di arrivo; 

2) raccolte in cartella riservata e custodite dal Presidente del Collegio; 

3) fatte visionare al GDS, al Presidente Nazionale ed a quanti siano in esse citati, che apporranno la propria firma in corrispondenza della data di presa visione sull'apposita unita scheda 

  

  

Art. 19 Il Gruppo dei Saggi (GDS) 

  

a) E' l'Organo garante dell'Associazione, che esercita alta vigilanza sull'andamento della vita associativa, per  

    quanto attiene alla conformità ed aderenza allo spirito, ancor prima che alle norme, cui essa deve ispirarsi; 

  

b)  è depositario del retaggio degli Incursori ed in particolare della Associazione, per la quale stimola continuità e 

      sviluppo; 

  

c) ne sono membri: 

       1) a vita, i Soci ex Presidenti Nazionali; 

       2) per almeno due mandati: 

           -  i tre Soci ex Comandanti di Reparto o Corpo Incursori più elevati in grado o  più anziani in  

               riferimento alla data di assunzione del Comando e che accettino l’incarico;                      

            -  i tre Soci ex Sottufficiali più anziani in riferimento all’anzianità di appartenenza al Reparto e che 

               accettino l’incarico;

              -  i tre Soci ex militari di Truppa più anziani in riferimento all’anzianità di appartenenza al Reparto e che

 accettino l’incarico.  

  

d) è presieduto dall'ex Comandante di reparto Incursori, più elevato in grado e più anziano, ovvero, in caso di  

    rinuncia, da chi lo segue in linea gerarchica; 

            

e) esplica la sua azione per mezzo di delibere collegiali  di indirizzi e/o raccomandazioni riservate, notificate via   

    breve o per iscritto, al Presidente Nazionale, ovvero, se lo ritiene opportuno, per mezzo di interventi alle  

    riunioni dell'Assemblea, alle quali ha il diritto-dovere di partecipare; 

f) svolge anche funzioni di Organo giudicante: 

      1) di secondo livello, per quanti siano stati giudicati in prima istanza dal Collegio dei Probiviri; 

      2) di primo livello per il Presidente ed i membri del Collegio dei Probiviri; 

  

g) agli atti conserva solo copia dei dispositivi dei giudizi; 

 

h) la nomina del personale designato a far parte del Gruppo dei Saggi deve essere comunicata agli interessati con   

    immediatezza.

            

   

TITOLO  V 

DISCIPLINA E RICORSO DISCIPLINARE 

RECLAMO GERARCHICO 

  

Art. 20 Provvedimenti disciplinari 

  

a) Sono soggetti a provvedimenti disciplinari i Soci: che: 

1) violino lo Statuto, il Regolamento e le Norme associative; 

2) compiano atti tali da arrecare danno e pregiudizio alla vita e all'indirizzo associativo; 

3) nella vita privata, si comportino in maniera non conforme al retto vivere civile; 

  

b) i provvedimenti disciplinari e coloro che hanno competenza per erogarli sono: 

1) richiamo verbale: Membro del GDS o di  Organo Nazionale; 

2) censura scritta e censura solenne: Presidente Nazionale; 

3) sospensione dalla vita associativa, fino al massimo di tre anni ed espulsione dalla Associazione: Collegio dei Probiviri, GDS e Assemblea; 
 

 

      c)   le infrazioni debbono essere contestate per